EU AI Act

Reg. (UE) 2024/1689 — Primo regolamento al mondo sull'AI, risk-based

L'AI Act introduce obblighi vincolanti per chi sviluppa, distribuisce o utilizza sistemi AI nel mercato europeo. Approccio risk-based: pratiche vietate (Art. 5), sistemi ad alto rischio (Annex III), trasparenza, GPAI. ISO 42001 NON sostituisce gli obblighi vincolanti.

Cos'è l'EU AI Act?

Il Regolamento (UE) 2024/1689, adottato il 13 giugno 2024, è il primo framework normativo completo al mondo sull'intelligenza artificiale. Impone obblighi vincolanti — non volontari — a provider, deployer, importer e distributori di sistemi AI immessi sul mercato europeo.

L'approccio è risk-based su 4 livelli: pratiche AI vietate (Art. 5: scoring sociale, manipolazione cognitiva, identificazione biometrica in spazi pubblici), sistemi ad alto rischio (Annex III: infrastrutture critiche, istruzione, lavoro, accesso a servizi essenziali, law enforcement, migration, justice), sistemi a rischio limitato (obblighi di trasparenza), sistemi a rischio minimo (codici di condotta).

Applicazione graduale: pratiche vietate dal 2 febbraio 2025, GPAI dal 2 agosto 2025, sistemi ad alto rischio dal 2 agosto 2026, applicazione completa dal 2 agosto 2027. Sanzioni fino a EUR 35 milioni o 7% del fatturato globale annuo (Art. 99).

Chi ne è soggetto

  • Provider che immettono sistemi AI sul mercato UE
  • Deployer che utilizzano sistemi AI ad alto rischio
  • Importer e distributori di sistemi AI
  • Provider di GPAI (General-Purpose AI) — modelli foundation
  • Organizzazioni del settore pubblico (FRIA Art. 27)
  • Operatori extra-UE i cui output sono utilizzati nell'Unione

Obblighi chiave

L'AI Act stabilisce obblighi articolati per ruolo (provider/deployer/importer) e per livello di rischio. Pyxis mappa 18 articoli del regolamento a controlli MFA dedicati.

Pratiche AI vietate (Art. 5)
Risk management system (Art. 9)
Data governance e qualità dati (Art. 10)
Documentazione tecnica (Art. 11)
Logging automatico (Art. 12)
Trasparenza ai deployer (Art. 13)
Supervisione umana (Art. 14)
Accuratezza, robustezza, cybersecurity (Art. 15)
Conformity assessment (Art. 43) + CE marking
EU Database registration (Art. 49)
Obblighi GPAI (Art. 53, 55)
Post-market monitoring (Art. 72) + serious incident reporting (Art. 73)

Affronta l'AI Act senza moltiplicare gli assessment

Avvia l'assessment unificato e valuta l'EU AI Act insieme a ISO 42001, ISO 27001 e tutti gli altri framework applicabili — un solo questionario, distinzione netta tra obblighi vincolanti e standard volontario.